Leggi manutenzione ascensori: Sei sicuro di essere a norma? Scoprilo con Ascensori Rossini
In Italia, la normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 che, dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 23/2017, è oggi rubricato “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”. Il D.P.R. 162/99 era stato emanato per recepire in Italia la prima "direttiva ascensori”, la direttiva 95/16/CE, oggi abrogata e sostituita dalla nuova "direttiva ascensori” 2014/33/UE.
Secondo la legge italiana (l’articolo 15 del DPR 162/99), la manutenzione degli ascensori deve essere effettuata da personale qualificato e autorizzato ovvero munito di certificato di abilitazione chiamato in gergo “patentino”. Soltanto i candidati che superano un esame (prova scritta e pratica), presso la Prefettura, saranno abilitati Tecnici manutentori.
La legge vieta il mantenimento in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione, ad uno dei soggetti abilitati individuati, e prevede inoltre che ogni impianto debba essere sottoposto a controlli periodici, con frequenza variabile, a seconda della tipologia ed esigenze del luogo in cui è installato, ma comunque non superiore ai sei mesi (semestrale).
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In particolare, gli ascensori, le piattaforme elevatrici ed i servoscala (se hanno corsa superiore ai due metri) devono essere sottoposti ad una manutenzione periodica essenziale per la loro sicurezza e funzionalità che non si riduce ad un contratto di assistenza ma in una serie di indispensabili operazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche effettuate da personale abilitato.
La frequenza delle operazioni di manutenzione dipende dalle caratteristiche dell’impianto, dal tipo di utilizzo, di corse che effettua quotidianamente e dal tipo di edificio in cui è installato (edificio privato o palazzina uffici); ogni azienda di manutenzione, in collaborazione con il proprietario o amministratore, redige un programma di interventi manutentivi per ogni impianto che può variare da 2 all’anno (minimo definito dalla legge) a 12 (uno al mese).
Secondo i riferimenti legislativi ogni impianto, per essere mantenuto in esercizio, deve essere sottoposto ad una verifica periodica biennale da parte di un ente autorizzato ad effettuare questi controlli.
Le verifiche periodiche su ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, etc possono essere eseguite solamente da organismo abilitato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.